AFFIDO CONDIVISO: L'AIMMF ESPRIME PARERE SFAVOREVOLE

Associazione Italiana dei Magistrati
per i minorenni e per la famiglia

Aderente alla"Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"
www.minoriefamiglia.it


http://www.giustiziaquotidiana.it/public/AIMMF1.gif


Osservazioni dell’AIMMF sul DDL 957,
"Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile
in materia di affidamento condiviso"


L’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF) esprime forte preoccupazione in ordine alle proposte contenute nel DDL S957, "Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso" in discussione al Senato, considerato che le modifiche che sarebbero introdotte, più che attuare una “bigenitorialità condivisa” realizzerebbero “figli divisi”, mettendo in secondo piano l’interesse superiore del minore e l'obiettivo della collaborazione dei genitori nella cura, crescita ed educazione dei figli previsto dalla legge n. 54/2006.

E infatti tali modifiche prevedono:

- la "suddivisione" dei tempi di vita del figlio in maniera "tendenzialmente paritetica" tra i due genitori;

- il doppio riferimento abitativo, per cui il figlio dovrebbe fare il pendolare tra le case dei due genitori ed avere la doppia residenza;

- la cura del figlio attraverso la predeterminazione meticolosa di capitoli di spesa rigidamente ripartiti tra i due genitori, e possibilmente in maniera tale da parificare i "costi" a carico dell’uno e dell’altro, e realizzare il mantenimento diretto.

Viene così imposta per legge la divisione del tempo dei figli minori in misura eguale presso ogni genitore, senza alcuna distinzione dell'età dei figli stessi e senza alcuna considerazione delle loro esigenze di vita sotto il profilo materiale e psicologico e della specificità di ogni singolo caso.

Viene altresì imposta per legge una formale e presunta parità economica dei genitori senza alcun riferimento alla diversità delle loro condizioni reddituali e patrimoniali in concreto, avvantaggiando in tal modo ingiustificatamente il genitore economicamente più forte.

Tale radicale e incomprensibile scelta è poi rafforzata dall’eliminazione, nel 2° comma dell’art. 155 c.c., del riferimento all’interesse morale e materiale dei figli nella decisione del giudice, in contraddizione con la modifica dell’art. 155-sexies sull'audizione del figlio minore, laddove si specifica che il giudice “prende in considerazione la sua opinione”. L’eliminazione del riferimento all’interesse del minore risulta palesemente contraria a tutte le convenzioni internazionali in materia.

In particolare, è in contrasto con l’art. 3 della Convenzione dei diritti del fanciullo adottata a New York il 20 ottobre 1989, ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge 176 del 27 maggio 1991, che stabilisce che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche e delle autorità amministrative, l’interesse superiore del fanciullo deve essere tenuto in considerazione preminente, nonché alle normative comunitarie che ci collocano in un'area giuridica in cui l'interesse prevalente del minore costituisce un fondamentale principio (v. Trattato di Lisbona, con richiamo alla Carta di Nizza) e agli stessi principi costituzionali del nostro ordinamento statale (v., in particolare, artt. 30 e 31 della Costituzione).


Contraria all’interesse del minore risulta, ancora, la previsione della perdita ope legis del godimento della casa familiare in caso di convivenza more uxorio, in quanto tale revoca andrebbe a nuocere inevitabilmente sul mantenimento dei riferimenti sociali e ambientali dei figli minori nel cui esclusivo interesse viene assegnata la casa familiare al genitore con cui gli stessi convivono.

Inoltre, la previsione della eliminazione del riferimento al tenore di vita anteriore alla separazione, unitamente all'eliminazione della possibilità di disporre indagini per individuare la capacità reddituale dei genitori, comporterà la perdita da parte dei figli del diritto a mantenere lo stesso stile di vita goduto durante la convivenza dei genitori, a vantaggio di coloro che occultano redditi e patrimoni per sottrarsi agli obblighi nei confronti dei figli.

Contraria all’interesse del minore risulta anche la previsione contenuta nella modifica del primo comma dell’art. 155 bis c.c. della possibilità del giudice di collocare la prole in caso di “gravi motivi”, non meglio definiti, presso un “istituto di educazione”, senza considerare che la legge 149/2001, che ha modificato la legge n. 184/1983 in materia di affidamento e adozione, ha abolito il collocamento di minori in istituto a partire dall’1 gennaio 2007.

Suscita poi perplessità l’imposizione obbligatoria della mediazione familiare in tale materia (con la conseguente penalizzazione del genitore che sarà ritenuto colpevole di averne provocato l’insuccesso), considerati gli autorevoli orientamenti scientifici contrari alla previsione di tale obbligatorietà.

Desta anche preoccupazione la legittimazione attiva dei nonni a proporre nel giudizio di separazione la domanda relativa al loro autonomo diritto di visita, destinata ad accentuare la conflittualità familiare, con ulteriori ripercussioni negative sull'equilibrio dei minori, il cui interesse a mantenere relazioni con i familiari è già tutelato dalla possibilità per i nonni, ma anche per gli zii ed altri parenti, di proporre domanda al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art. 336 c.c.

L’AIMMF ribadisce ancora una volta che le modifiche normative che incidono sulla giustizia minorile e familiare dovrebbero essere contestualizzate in una più ampia e organica riforma, di natura ordinamentale e procedimentale, con l’istituzione di un tribunale unico, specializzato e a competenza esclusiva per le persone, i minori e la famiglia, che oltre ad accorpare le competenze divise, abbia una visione d'insieme del problema giudiziario e che possa intervenire in maniera più diretta e multidisciplinare, evitando decisioni difformi che alimentano la crisi.

Le modifiche in discussione, lungi dal risolvere la conflittualità genitoriale e dare risposte nell'interesse del minore, appaiono ispirate ancora una volta da una visione adultocentrica ed economicistica delle relazioni familiari.

Roma, 9 aprile 2011

Il Segretario generale Joseph Moyersoen
Il Presidente Laura Laera

0 commenti:

Posta un commento