Proposte di legge a favore degli adulti, una sindrome inventata da un ideologo della pedofilia e il sonno della ragione che genera mostri

C'è un disegno di legge, il n. 957/2008, attualmente in esame presso la Commissione Giustizia del Senato, riunita in sede referente.

Molte agenzie, organismi o associazioni che si occupano della tutela dei minori si sono già negativamente espressi su questa proposta, critiche condivise dal Movimento per l'Infanzia che tuttavia intende compiere un ulteriore passo e porre in evidenza come il cosiddetto affidamento condiviso bis risponda ad una logica meramente adultocentrica e proponga soluzioni inaccettabili e direttamente lesive dei diritti dei bambini

La proposta 957/2008 è una buona occasione per dimostrare come le logiche adultiste prevalgano sull'attenzione per i bambini e come financo le informazioni contenute nella scheda di presentazione di tale infelice proposta siano alterate, inaffidabili e malamente orientate.

La 957 promuove in verità una drammatica decadenza di valori, ove gli interessi egoistici degli adulti prevalgono sui diritti dei bambini.

Una delle proposte che troviamo in questo disegno di legge è quella relativa al doppio domicilio dei figli dei genitori separati, soluzione che suggerisce il collocamento paritetico dei minori presso entrambi i genitori.

L'adulto impone il suo punto di vista, finge di legiferare "nell'esclusivo interesse del minore" dimenticandosi, subito dopo, anche delle più elementari esigenze di stabilità familiare, sociale e ambientale dei bambini, elementi che concorrono a formare l'identità e assicurare l'equilibrio di un minore.

Già il Re Salomone (libro dei Re 3, 16-28) aveva paradossalmente proposto di tagliare in due il bambino conteso fra le due donne, tanto che la vera madre, per salvare il figlio, rinunciò alla pretesa, ed eravamo nel 900 avanti Cristo, da allora i promotori del disegno di legge, sembrano non avere ancora imparato la lezione del saggio Salomone e propongono, a tremila anni di distanza, la divisione salomonica della vita del bambino, rischiando di violentarne le abitudini e stravolgerne la vita, esclusivamente per accontentare, pariteticamente, le rivendicazioni dei genitori.

La separazione dei genitori, per i figli, rappresenta quasi sempre un passaggio molto difficile, a volte doloroso, questo aspetto sembra non essere minimamente valutato dai promotori del disegno di legge e da coloro che, con enfasi ed entusiasmo, sperano che tale cinica soluzione venga adottata.

Ciò che drammaticamente manca è il punto di vista del bambino: non c'è cenno all'età, alle abitudini di vita, al momento in cui interviene la separazione, al grado di conflitto con il quale si caratterizza la separazione, alla causa del conflitto, al benessere dei figli, alle esigenze di continuità scolastica, alle esigenze di ascolto, al diritto alla stabilità.

Fissare tout court il principio del doppio domicilio, quale garanzia adultocentrica per poter esercitare eguale potere sulla prole, significa calare la scure sul destino dei bambini e dividerne in due la vita, cercando di sfamare l'egoismo dei contendenti, sacrificando chi non può o non sa esprimere il suo punto di vista.

I bambini hanno diritto ad una vita serena, hanno diritto ad essere protetti dalle inquietudini degli adulti, dai loro litigi, dalle loro contese e soprattuto hanno diritto ad una legge che sappia analiticamente garantire, con sensibilità e coraggio, i loro diritti anche se questi collidono con gli interessi degli adulti.

Ma il passaggio ancora più sorprendente del disegno di legge lo si trova leggendo l'art. 9 che testualmente recita: “Il comprovato condizionamento del minore, in particolare se mirato al rifiuto dell'altro genitore attivando la sindrome di alienazione genitoriale, costituisce inadempienza grave, che può comportare l'esclusione dall'affidamento”.

Questo comma pare un vero e proprio capolavoro di ignoranza giuridica, di improvvisazione nella tecnica legislativa e di subdolo tentativo di introdurre principi inaccettabili nel nostro ordinamento giuridico.

Proviamo a ragionare su questa proposta per fornire argomenti che giustificano un giudizio così severo.

L'intero comma è centrato sull'ipotesi del condizionamento del minore, un condizionamento mirato al rifiuto dell'altro genitore, fino a culminare con l'attivazione di una non meglio precisata “sindrome di alienazione genitoriale”.

La “sindrome di alienazione genitoriale” è la cosiddetta PAS (Parental Alienation Syndrome); dobbiamo a questo punto chiederci cosa sia questa famigerata Sindrome e soprattutto perchè e in quale modo il legislatore dovrebbe fare propria la singolare indicazione di introdurre, per la prima volta nel nostro codice civile, una malattia psichiatrica quale criterio per dirimere questioni nelle relazioni familiari fra genitori e figli .

La PAS è in verità una vera e propria invenzione di tale Richard Gardner; va necessariamente definita invenzione per il semplice motivo che la comunità scientifica non ha mai riconosciuto questa supposta malattia.

Il DMS (Diagnostic and Statistical Manual), nelle sue versioni precedenti, come in quelle più aggiornate, così come nella bozza di prossima approvazione, non comprende questa singolare patologia nell'elenco delle malattie psicologiche.

Il DSM, per chi non lo sapesse, è l'elenco ufficiale, universalmente adottato dalla comunità scientifica internazionale, di tutte le patologie, le sindromi, le malatie psicologiche o psichiatriche che dir si voglia che sono state riconosciute come tali.

La PAS, nonostante i numerosi e pressanti tentativi compiuti dai anni dai seguaci di Gardner per farla rientrare nel Manuale Diagnostico (DSM), è stata sempre e per fortuna rifiutata.

Ma c'è di più, molto di più.

La PAS viene utilizzata quale espediente per scagionare i genitori accusati di violenze sessuali nei confronti dei figli; fin dalle sue origini è stata pensata come un improprio strumento diagnostico che si propone, ben prima dell'accertamento processuale, con una sorta di magia casereccia alla Gardner, di individuare le accuse vere da quelle fasulle.

Che sia vero quello che dico lo dimostrano le pubblicazioni di Gardner, nelle quali l'autore collega direttamente, direi sistematicamente, la sua infausta “invenzione”, cioè la famigerata PAS, alle accuse di violenza sessuale esercitate dai genitori nei confronti dei figli.

Nel 1987 pubblica addirittura una monografia sull'argomento: “The Parental Alienation Syndrome and the differentation between fabricated and genuine child sex abuse” ( by Creative Therapeutics, 1987 New Jersey).

Ma per capire che la PAS nasce come strumento contro i diritti dei bambini è sufficiente leggere ciò che ha scritto la NDAA (National District Attorney Association) che è la più antica e diffusa associazione dei Procuratori dello Stato degli Stati Uniti d'America, che ha definito la PAS “frutto di esperienze aneddotiche di Gardner”.

Il giudizio tombale, fatalmente negativo, sulla Pas è racchiuso in uno studio, a cura di Erika Rivera Ragland e Hope Fields (entrambi procuratori, rappresentanti dello Stato nei processi) intitolato “Parental Alienation Syndrome: What Professionals Need to Know” pubblicato sul sito Sito ufficiale (www.ndaa.org) e nella rivista (National Center for Prosecution of Child Abuse” (NCPCA) della NDAA.

In questo studio, è stato evidenziato come la PAS ha come scopo quello di essere “uno strumento in mano ad un genitore per screditare le accuse di abuso sessuale da parte del figlio e del genitore alienante”.

Il lavoro dei procuratori Ragland e Fields è composto di due parti; nelle conclusioni della prima parte scrivono, tra l'altro: “In breve, la PAS è una teoria non verificata che può avere conseguenze a lungo termine per il bambino che cerca protezione e rivendicazione legale nei tribunali” (In short, PAS is an untested theory that, unchallenged, can have far-reaching consequences for children seeking protection and legal vindication in courts of law” pag. 4 della parte prima dello studio) “Parental Alienation Syndrome: What Professionals Need to Know-Part 1”.

Nella seconda parte dello studio vengono analizzate le modalità e l'applicazione della PAS nei tribunali americani: la giurisdizione di New York si è sempre rifiutata di ammettere la PAS nei casi di abusi sessuali, lo Stato della California non l'ha ammessa perchè “non ha presupposti scientifici a sufficienza per soddisfare lo standard probatorio Kelly-Frye”.

Nelle conclusioni di questa seconda parte, gli autori scrivono che: La PAS è una teoria non dimostrata in grado di minacciare l'integrità del sistema di giustizia penale e la sicurezza dei bambini vittime di abusi...” (PAS is a unproven theory that can threaten the integrity of the criminal justice system and the safety of abused children” pag 4 della parte seconda dello studio “Parental Alienation Syndrome: What Professionals Need to Know-Part 2).

D'altra parte non possiamo immaginare il povero Richard Gardner come un profeta non accolto in patria (nemo propheta in patria) perchè, al di qua dell'oceano, i nostri cugini spagnoli, molto più svegli di noi italiani, hanno liquidato la questione PAS con una dichiarazione ufficiale della Associazione Spagnola di Neuropsichiatria (AEN): in un documento ufficiale intitolato "Declaración en contra del uso clínico y legal del llamado Síndrome de Alienación Parental", (Dichiarazione contro l'uso clinico e legale della cosiddetta Sindrome di Alienazione Parentale) gli psichiatri spagnoli si sono pronunciati “contro l'uso clinico e legale dell'espressione Sindrome di Alienazione Parentale e altre similari aventi lo stesso significato”, definendo la PAS un “castello in aria” e raccomandando ai suoi iscritti di non utilizzarla poiché “non ha alcun fondamento scientifico e presenta gravi rischi nella sua applicazione in tribunale”

Noi italiani invece questa junk science (scienza spazzatura) la vorremmo fare entrare addirittura nel nostro codice spacciandola quale elemento di riforma nell'interesse dei bambini!

Ciò che è bene fissarsi in mente è il fatto che, l'ipotesi che un genitore condizioni il figlio fino a fargli odiare l'altro genitore, è un vero e proprio crimine (maltrattamenti) che va accertato attraverso la cognizione del fatto, con le garanzie, l'acquisizione probatoria e il contraddittorio propri del procedimento penale.

L'ipotesi (per fortuna rarissima) di un genitore che addirittura manipola la mente e la coscienza del figlio fino a fargli dichiarare, falsamente, di avere subito violenza sessuale dall'altro genitore è un altro gravissimo crimine (calunnia per interposta persona), che non può certo essere verificato con una magia diagnostica alla Gardner, ma deve essere necessariamente accertato da un tribunale penale.

Se passasse la balorda idea che i crimini si possono accertare attraverso la diagnosi di sindromi inventate secondo le esigenze di parte, potremmo fare a meno di celebrare i processi penali, potremmo invece affidarci alla creatività dello psicologo di turno per diagnosticare in men che non si dica la sindrome da spacciatore di marciapiede, la sindrome di guida senza patente, la sindrome di truffatore dello stato e allora, altro che processi brevi, arriveremmo alla diagnosi fulminea, buttando nella spazzatura, oltre che la scienza, anche secoli di storia del diritto sostanziale e processuale e le elementari garanzie dello Stato di diritto.

Dobbiamo ancora porci un'ultima fondamentale domanda: sapete perchè il nostro eroe Richard Gardner utilizzava la PAS per dimostare la falsità delle accuse di violenza sessuale sui minori?

Molto semplice, perchè Richar Gardner è un ideologo della pedofilia, è cioè uno dei maggiori rappresentati di una corrente di pensiero che tende a giustificare e legittimare la pedofilia.

Se si leggono le sue pubblicazioni risulta davvero incredibile ciò che ha avuto il coraggio di scrivere.

Considerato che la PAS, nella stragrande maggioranza dei casi, riguarda l'ipotesi di padri alienati da madri che manipolano i figli, e, considerato inoltre che la PAS viene utilizzata per scagionare i padri accusati di avere abusato dei propri figli, vediamo come ci illumina sul punto (ipotesi di padri abusanti) il nostro prode ideologo della pedofilia.

In una delle sue mirabolanti pubblicazioni (Richard Gardner - True and false accusations of child sex abuse – Cresskill, NY, Creative Therapeutics, 1992) scrive:

La maggior parte dei pedofili nella nostra società soffre di sentimenti di bassa autostima. Essi sono generalmente considerati come paria e soggetti a un terribile disprezzo. E' difficile immaginare pedofili sentirsi bene con se stessi in un mondo di questo tipo.(pag 592-593).

Pure noi difficilmente riusciamo ad immaginare un pedofilo, cioè un violentatore di bambini, sentirsi bene con se stesso e godere di una buona autostima, ma andiamo avanti nella lettura.

Ho descrtitto il narcisismo di molti pedofili, ma ho indicato inoltre che questo narcisismo è compensato dalla bassa autostima. Certo, questi sentimenti derivano da fattori che hanno preceduto e contribuito allo sviluppo della pedofilia.

Ma questa bassa autostima è inoltre intensificata dalla reazione della società a tale comportamento, il padre deve essere aiutato a capire che c'è una certa quantità di pedofilia in tutti noi, e che tutti noi, da bambini, eravamo dei perversi-polimorfi. Se non lo sa già deve essere aiutato a rendersi conto che la pedofilia è stata considerata la norma per la stragrande maggioranza degli individui nella storia del mondo.

Egli deve essere aiutato a capire che, ancora oggi, è una pratica diffusa e accettata letteralmente da miliardi di persone. Egli deve arrivare a capire che in particolare nella nostra civiltà occidentale si osserva un atteggiamento molto punitivo e moralista verso questo tipo di inclinazioni.

Siamo cresciuti in una società in cui la pedofilia è fortemente scoraggiata e addirittura condannata. (pag. 593)

Prima di continuare questa edificante lettura è necesario fermarsi e rileggere e rendersi conto che Gardner ha scritto che la pedofilia oggi è una pratica diffusa e accettata letteralmente da miliardi di persone, questa affermazione pone seri dubbi sull'equilibrio di questo autore che immagina un mondo ove esistono praticamente solo pedofili, visto e considerato che ci sono poco meno di sette miliardi di persone nel mondo.

Ancora da notare come Gardner parli apertamente di atteggiamento moralista della nostra civiltà occidentale, assegnando ovviamente al termine moralista quella accezione negativa che si è soliti dare.

Ciò che Gardner pensa quindi della moralistica condanna della pedofilia, lo si evince molto bene ancora nel capitoletto dedicato al miglioramento del senso di colpa dei pedofili (dealing with guilt (or lack of it) – pagg. 594-597) di cui si trascrivono alcuni significativi passaggi:

Alcuni padri possono razionalizzare che la pedofilia è un'antica tradizione, una pratica diffusa nel mondo, e che non c'è nulla per cui bisogna sentirsi in colpa.

Questi padri devono essere aiutati a capire che anche se ciò che loro dicono su questo punto è vero, ciò non giustifica che ciò si possa praticare nella nostra società, anche se la nostra società reagisce in maniera esagerata a tali comportamenti.

Da notare una finezza, nel testo in inglese l'inciso che recita: ciò non giustifica che ciò si possa praticare nella nostra società (this does not justify its practice in our society) l'aggettivo possessivo nostra (our) è scritto in corsivo, per sottolineare, ancora una volta, come è la nostra società occidentale ad essere moralistica e bacchettona, secondo questo luminare del libero pensiero pedofilo.

Ma andiamo avanti.

E' perchè la nostra società reagisce in maniera esagerata a questi comportamenti che i bambini soffrono.

Se la nostra società non reagisse in maniera così drammatica sarebbe meno probabile che i bambini soffrissero specialmente se l'incontro sessuale non è stato frutto di costrizione, sadico o brutale (in alcuni casi lo è in altri no)

Riassumendo: i bambini vittime di violenze sessuali, a meno che non siano stati brutalizzati, soffrono, non tanto per la violenza sessuale in sé considerata, ma per colpa della nostra società che reagisce in maneira veramente esagerata, questo i padri abusanti lo sanno e giustamente non si sentono in colpa per avere abusato dei loro figli.

La conseguenza ovvia del Gardner-pensiero è che, se la nostra società non punisse in maniera moralistica la pedofilia, i bambini non soffrirebbero.

In un mondo del genere si realizzerebbe la visione infernale di Gardner che ci propone un mondo meno moralista in grado di accettare la pedofilia, per il bene dei figli che non soffrirebbero, per la gioia dei padri pedofili dei parenti stretti e magari dei vicini di casa; pedofilia che, d'altra parte, è praticata, da miliardi di persone.

Poche righe più avanti l'ideologo scrive:

Inoltre se il padre razionalizza il comportamento con l'argomento “lei lo voleva” “lei non si è opposta, quindi le deve essere piaciuto” può essere aiutato a capire che questa non è una scusa che giustifica il comportmento pedofilo.

I bambini sono immaturi e indifesi.

Noi non diamo loro ogni cosa che essi vogliono. Noi sappiamo che è importante dire no per il loro stesso bene.

Esseri indulgenti ad ogni capriccio interferisce significativamente con il tipo di regole che vogliamo dare ai bambini.

Opporsi al bambino a volte è necessario per la sopravvivenza del mondo nel quale il bambino è nato.

E negare il coinvolgimento sessuale con un bambino che lo propone è una forma di diniego in questo senso.

Non posso, con tutta la buona volontà, trattenermi dall'usare toni forti e decisi nei confronti di chi ha avuto il coraggio di scrivere queste parole.

La violenza sessuale verso un bambino è un atto orrendo, un crimine contro l'umanità, che genera sofferenze e traumi a volte devastanti, è una forma di sopraffazione dell'altrui dignità e libertà, equiparabile a quella che i nazisti esercitavano nei confronti degli ebrei.

Immaginare che un padre che abusa di una figlia, deduca che la bambina abbia ricavato piacere, in quanto non si è opposta alla violenza, è indice di irrevocabile perversione e disumana criminalità; il nostro allegro psicologo, anziché accorgersi di questa follia, cosa ci dice in proposito?

Ci dice che non possiamo accontentare in tutti i capricci i nostri figli, che va impartita loro una buona educazione e quindi, negare una relazione sessuale ad un figlio che la propone o la richiede, è una buona forma di educazione.

Gardner vive in un mondo in cui le bambine e i bambini propongono rapporti sessuali ai loro padri, assimila tali incredibili richieste a semplici capricci e consiglia a questi padri, non senza una certa benevolenza, di non accontentare i propri figli in tutte le loro richieste in quanto questo rappresenta un atteggiamento diseducativo.

Se facciamo una sintesi di ciò che abbiamo letto su questo autore, definirlo ideologo della pedofilia mi sembra un complimento.

Gardner afferma che miliardi di persone oggi praticano la pedofilia, sconsiglia ai padri di accontentare i loro figli che, notoriamente, richiedono rapporti sessuali ai loro stessi genitori, ci dice che tutti noi siamo un po' pedofili e che la nostra civiltà occidentale ha un atteggiamento moralista e addirittura punitivo verso la pedofilia, ci illumina sul fatto che è proprio per questo motivo che i bambini soffrono delle violenze sessuali subite.

A me sembra un personaggio perverso, privo di moraliltà, di equilibrio e pudorre.

Come sia possibile che le elucubrazioni di una mente malata siano arrivate a contaminare la nostra società, fino ad essere utilizzate nei tribunali per negare il diritto dei bambini ad essere ascoltati quando ci raccontano di terribili ricordi di violenze sessuali, rimane per me un mistero.

Come si sia potuti arrivare a negare, alle madri che hanno avuto il coraggio di difendere i loro figli, protezione, affidabilità e dignità, perchè viene loro affibbiata una inesistente sindrome inventata da un folle, proprio nel momento in cui i loro figli invece raccontano delle violenze subite, rimane per me un mistero.

Lo stesso mistero in ragione del quale la nostra storia è costellata di folli e perversi dittatori che hanno affascinato e soggiogato i popoli con la forza della loro morbosa patologia; è vero, è proprio vero ciò che scriveva Francisco Goya in uno dei suoi più famosi dipinti: il sonno della ragione genera mostri.

Girolamo Andrea Coffari - presidente del Movimento per l'Infanzia

PAS, UN'ARMA IMPROPRIA CONTRO I DIRITTI DI DONNE E BAMBINI. CONVEGNO INTERNAZIONALE A ROMA


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PAS: un'Arma impropria Contro i Diritti di Donne e Bambini al Teatro Lo Spazio

Vi comunico che per cause indipendenti dalla nostra volontà, il convegno

" PAS: UN'ARMA IMPROPRIA
CONTRO I DIRITTI DI DONNE E BAMBINI",


si terrà al

Teatro Lo Spazio
in Via Locri 42/44


(metro San Giovanni uscita Coin)

Roma

sempre venerdì 6 maggio dalle 14.00 alle 19.00.



Grazie!

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AFFIDO CONDIVISO: L'AIMMF ESPRIME PARERE SFAVOREVOLE

Associazione Italiana dei Magistrati
per i minorenni e per la famiglia

Aderente alla"Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"
www.minoriefamiglia.it


http://www.giustiziaquotidiana.it/public/AIMMF1.gif


Osservazioni dell’AIMMF sul DDL 957,
"Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile
in materia di affidamento condiviso"


L’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF) esprime forte preoccupazione in ordine alle proposte contenute nel DDL S957, "Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso" in discussione al Senato, considerato che le modifiche che sarebbero introdotte, più che attuare una “bigenitorialità condivisa” realizzerebbero “figli divisi”, mettendo in secondo piano l’interesse superiore del minore e l'obiettivo della collaborazione dei genitori nella cura, crescita ed educazione dei figli previsto dalla legge n. 54/2006.

E infatti tali modifiche prevedono:

- la "suddivisione" dei tempi di vita del figlio in maniera "tendenzialmente paritetica" tra i due genitori;

- il doppio riferimento abitativo, per cui il figlio dovrebbe fare il pendolare tra le case dei due genitori ed avere la doppia residenza;

- la cura del figlio attraverso la predeterminazione meticolosa di capitoli di spesa rigidamente ripartiti tra i due genitori, e possibilmente in maniera tale da parificare i "costi" a carico dell’uno e dell’altro, e realizzare il mantenimento diretto.

Viene così imposta per legge la divisione del tempo dei figli minori in misura eguale presso ogni genitore, senza alcuna distinzione dell'età dei figli stessi e senza alcuna considerazione delle loro esigenze di vita sotto il profilo materiale e psicologico e della specificità di ogni singolo caso.

Viene altresì imposta per legge una formale e presunta parità economica dei genitori senza alcun riferimento alla diversità delle loro condizioni reddituali e patrimoniali in concreto, avvantaggiando in tal modo ingiustificatamente il genitore economicamente più forte.

Tale radicale e incomprensibile scelta è poi rafforzata dall’eliminazione, nel 2° comma dell’art. 155 c.c., del riferimento all’interesse morale e materiale dei figli nella decisione del giudice, in contraddizione con la modifica dell’art. 155-sexies sull'audizione del figlio minore, laddove si specifica che il giudice “prende in considerazione la sua opinione”. L’eliminazione del riferimento all’interesse del minore risulta palesemente contraria a tutte le convenzioni internazionali in materia.

In particolare, è in contrasto con l’art. 3 della Convenzione dei diritti del fanciullo adottata a New York il 20 ottobre 1989, ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge 176 del 27 maggio 1991, che stabilisce che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche e delle autorità amministrative, l’interesse superiore del fanciullo deve essere tenuto in considerazione preminente, nonché alle normative comunitarie che ci collocano in un'area giuridica in cui l'interesse prevalente del minore costituisce un fondamentale principio (v. Trattato di Lisbona, con richiamo alla Carta di Nizza) e agli stessi principi costituzionali del nostro ordinamento statale (v., in particolare, artt. 30 e 31 della Costituzione).


Contraria all’interesse del minore risulta, ancora, la previsione della perdita ope legis del godimento della casa familiare in caso di convivenza more uxorio, in quanto tale revoca andrebbe a nuocere inevitabilmente sul mantenimento dei riferimenti sociali e ambientali dei figli minori nel cui esclusivo interesse viene assegnata la casa familiare al genitore con cui gli stessi convivono.

Inoltre, la previsione della eliminazione del riferimento al tenore di vita anteriore alla separazione, unitamente all'eliminazione della possibilità di disporre indagini per individuare la capacità reddituale dei genitori, comporterà la perdita da parte dei figli del diritto a mantenere lo stesso stile di vita goduto durante la convivenza dei genitori, a vantaggio di coloro che occultano redditi e patrimoni per sottrarsi agli obblighi nei confronti dei figli.

Contraria all’interesse del minore risulta anche la previsione contenuta nella modifica del primo comma dell’art. 155 bis c.c. della possibilità del giudice di collocare la prole in caso di “gravi motivi”, non meglio definiti, presso un “istituto di educazione”, senza considerare che la legge 149/2001, che ha modificato la legge n. 184/1983 in materia di affidamento e adozione, ha abolito il collocamento di minori in istituto a partire dall’1 gennaio 2007.

Suscita poi perplessità l’imposizione obbligatoria della mediazione familiare in tale materia (con la conseguente penalizzazione del genitore che sarà ritenuto colpevole di averne provocato l’insuccesso), considerati gli autorevoli orientamenti scientifici contrari alla previsione di tale obbligatorietà.

Desta anche preoccupazione la legittimazione attiva dei nonni a proporre nel giudizio di separazione la domanda relativa al loro autonomo diritto di visita, destinata ad accentuare la conflittualità familiare, con ulteriori ripercussioni negative sull'equilibrio dei minori, il cui interesse a mantenere relazioni con i familiari è già tutelato dalla possibilità per i nonni, ma anche per gli zii ed altri parenti, di proporre domanda al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art. 336 c.c.

L’AIMMF ribadisce ancora una volta che le modifiche normative che incidono sulla giustizia minorile e familiare dovrebbero essere contestualizzate in una più ampia e organica riforma, di natura ordinamentale e procedimentale, con l’istituzione di un tribunale unico, specializzato e a competenza esclusiva per le persone, i minori e la famiglia, che oltre ad accorpare le competenze divise, abbia una visione d'insieme del problema giudiziario e che possa intervenire in maniera più diretta e multidisciplinare, evitando decisioni difformi che alimentano la crisi.

Le modifiche in discussione, lungi dal risolvere la conflittualità genitoriale e dare risposte nell'interesse del minore, appaiono ispirate ancora una volta da una visione adultocentrica ed economicistica delle relazioni familiari.

Roma, 9 aprile 2011

Il Segretario generale Joseph Moyersoen
Il Presidente Laura Laera

Affido condiviso, l' Oua boccia il Ddl all'esame del Parlamento

L'Organismo unitario dell'avvocatura ha approvato un documento (di seguito), redatto dalla Commissione Oua sulla famiglia coordinata da Nicoletta Variati, in cui si critica duramente il Ddl 957 all'esame del Parlamento (ora al Senato), che modifica l'art. 155 cod. civ., che riguarda e detta le norme a tutela dei figli nelle situazioni di crisi familiare. Per l’Oua le ricadute sui minori saranno gravi.

Per Maurizio de Tilla, presidente Oua, il provvedimento in discussione ha un'impostazione rigida ed è quindi controproducente rispetto agli scopi prefissati: «Un ddl sbagliato – spiega - che necessita di immediate e forti modifiche, questa è l'opinione di quanti sul campo seguono questa delicata materia. La Commissione Famiglia dell’OUA ha sottolineato che sono in gioco i diritti dei minori in situazioni spesso traumatiche come una rottura familiare. Per citare alcuni nodi: non si possono stabilire criteri rigidi come la ripartizione dell'affido tra i due genitori in due domicili con tempi paritetici. Oltretutto non si fa alcune distinzione tra fasce d'età diverse, come se fosse una ricetta buona per ogni situazione, con possibili gravi conseguenze in termini psicologici. Invece di stimolare così la collaborazione tra i genitori si rischia di costruire spazi separati e i minori si troveranno scaraventati come pacchi tra realtà in conflitto tra loro.

E non è realistica la proposta che il minore abbia la doppia residenza anche per ragioni pratiche (ad esempio: quale è la Azienda USL di competenza, il Tribunale, il medico, la scuola etc.), e per le conseguenze alla anagrafe e su tutta la normativa sulla residenza, minando così anche il principio di certezza del diritto, con la necessità di rimodulare il sistema informativo di tutti i Comuni italiani.

Non solo, andiamo incontro all’aumento esponenziale del conflitto familiare estendendolo anche alla famiglia di origine, con l’inserimento dell’intervento dei nonni nei giudizi di separazione»

Nel documento della Commissione OUA si denuncia inoltre la mancanza di un “approfondimento per quanto riguarda le situazioni legate alla sindrome di alienazione genitoriale e a comportamenti analoghi.

Inoltre, si compromette l'esercizio del potere ufficioso del giudice con la previsione dell’eliminazione del riferimento all'interesse morale e materiale dei figli.

Non basta: viene tagliata la possibilità di disporre indagini per individuare la capacità reddituale dei genitori, il che rappresenta "un regalo" per coloro che occultano redditi e patrimoni per sottrarsi agli obblighi nei confronti dei figli e si elimina anche ogni riferimento al tenore di vita goduto prima della separazione il che comporta la perdita del diritto del minore a continuare a vivere come prima.

Salta anche il godimento della casa familiare in caso di convivenza more uxorio ulteriore aspetto che ricade inevitabilmente sui minori stessi”.

Negative quindi le conclusioni della Commissione Famiglia Oua: “L'approvazione delle norme di cui al DDL 957 – si scrive - implicherà un aumento esponenziale, ingiustificato della conflittualità, circostanza dannosissima per i minori ed in netto contrasto con le finalità della legge sull'affidamento condiviso, ed è per tutte queste ragioni che l’OUA chiede che si ascoltino gli avvocati e che si apra un confronto nel merito”.



IL DOCUMENTO ANALITICO

La Commissione Famiglia O.U.A.


- considerato che la normativa proposta con il DDL 957 interviene a modificare l'art. 155 cod. civ., che riguarda e detta le norme a tutela dei figli nelle situazioni di crisi familiare;

- considerato che la formulazione del DDL 957 è indirizzata in senso nettamente contrario all'obiettivo prefissato invece dalla Legge sull'affidamento condiviso;

- considerato che il DDL prevede modifiche (quali, a mero titolo esemplificativo, "abolizione del collocamento del figlio presso un genitore e domicilio dello stesso presso entrambi i genitori con tempi e presenza presso ciascun genitore "paritetici"; legittimazione attiva dei nonni a proporre nel giudizio di separazione la domanda relativa al loro autonomo diritto di visita; mantenimento dei figli in forma diretta e per capitoli di spesa, perdita di efficacia ope legis dell'assegnazione della casa coniugale in caso di convivenza more uxorio etc".;

- ritenuto che la previsione dei tempi di permanenza del figlio presso entrambi i genitori comporterebbe una suddivisione della vita del figlio mettendo in secondo piano l'obiettivo della collaborazione dei genitori nella cura, crescita ed educazione dei figli previsto dalla L 54/2006 ;

- ritenuto che la previsione di tale norma, che impone una rigida divisione del tempo dei figli minori in misura eguale presso ogni genitore, senza alcuna distinzione dell'età del figlio, da 0 a 18 anni, non tiene in alcuna considerazione le esigenze di vita dei figli, sotto il profilo materiale e psicologico, e la specificità di ogni singolo caso. I tempi di vita dei minori e le loro esigenze sono diverse a seconda che si tratti di un bambino di pochi mesi, o di un minore in età preadolescenziale, o un adolescente o una persona pressocchè adulta. Per tale motivo occorre evitare che una rigida imposizione di tempi paritetici presso ciascun genitore possa comportare per i figli imposizione di tempi e modi di vita diversi, che possano nuocere anziché giovare alla loro crescita e al loro sviluppo psico-fisico;

- ritenuto che il DDL 957 , così come formulato, laddove prevede l'eliminazione del riferimento all'interesse morale e materiale dei figli, compromette fortemente l'esercizio del potere ufficioso del giudice;

- ritenuto che per quel che attiene alle situazioni riferibili alla sindrome di alienazione genitoriale e a comportamenti analoghi non individuati nel testo e non facilmente accertabili, meriterebbero un esame ben più approfondito, esame che nel testo manca totalmente;

- ritenuto che parimenti non può essere condivisa la proposta che il minore abbia la doppia residenza perché crea instabilità nella vita dei minori ed, altresì, anche per ragioni pratiche (ad esempio: quale è la Azienda USL di competenza, il Tribunale, il medico, la scuola etc.), senza voler parlare delle modifiche che questa norma comporterebbe alla anagrafe ed alla normativa sulla residenza, minando così anche il principio di certezza del diritto, con la necessità di rimodulare il sistema informativo di tutti i Comuni italiani;

- rilevato che la previsione di un intervento dei nonni nei giudizi di separazione aumenterebbe in maniera esponenziale il conflitto familiare, estendendolo anche alla famiglia di origine;

- rilevato cha la previsione della eliminazione del riferimento al tenore di vita goduto prima della separazione comporta la perdita del diritto del minore a continuare a vivere come prima;

- rilevato che l'eliminazione della possibilità di disporre indagini per individuare la capacità reddituale dei genitori rappresenta " un regalo " per coloro che occultano redditi e patrimoni per sottrarsi agli obblighi nei confronti dei figli;

- rilevato che la previsione della perdita del godimento della casa familiare in caso di convivenza more uxorio andrebbe a nuocere inevitabilmente i minori stessi;

- ritenuto infine che l'approvazione delle norme di cui al DDL 957 implicherebbe un aumento esponenziale , ingiustificato della conflittualità, circostanza dannosissima per i minori ed in netto contrasto con le finalità della Legge sull'affidamento condiviso;

Tutto quanto sopra precisato,
l'O.U.A. manifesta forte dissenso al DDL 957

in ogni sua previsione, nessuna esclusa e/o eccettuata, e rifiuta categoricamente una norma che ha come conseguenza l'aumento dei conflitti a danno dei minori e delle persone più deboli.

PAS, UN'ARMA IMPROPRIA CONTRO I DIRITTI DI DONNE E BAMBINI.CONVEGNO A ROMA




Come l'invenzione di un ideologo della pedofilia è entrata nelle aule dei tribunali

Roma, 6 maggio 2011 ore 14.00

- Palazzo del Senato “ex-Hotel Bologna”,

Via di Santa Chiara 105


Relatori del convegno:


Girolamo Andrea Coffari, avvocato, presidente del Movimento per l'Infanzia, Firenze

Claudio Foti, psicologo psicoterapeuta, presidente del centro Hansel e Gretel, Torino

Roberta Lerici, Italia dei Valori e responsabile MIF per il Lazio

Roberto Mazza, psicoterapeuta, docente Psicologia sociale Università degli Studi di Pisa

Alessandra Lumachelli, sociologa, Università Politecnica delle Marche

Andrea Mazzeo, psichiatra, Dirigente Medico, CSM, ASL di Lecce

Sonia Vaccaro, psicologa clinica, specialista in "Victimologia y violencia de género", Madrid

Programma:


14.00-14.20 Apertura del Convegno, saluto on.le Niccolò Rinaldi europarlamentare Gruppo ALDE
14.20-14.40 Saluti iniziali di interventi delle autorità

Moderatori Roberta Lerici e G. Andrea Coffari
14.40-15.10 D.ssa Sonia Vaccaro: la situazione in Spagna
15.10-15.40 Dr Andrea Mazzeo: la falsa sindrome in Italia
15.40-16.10 Avv. Girolamo Andrea Coffari: la Pas l'autodafè e la Santa Inquisizione

16.10-16.30 Break

16.30-17.00 Dr Claudio Foti: le radici del negazionisimo dell'abuso sui bambini
17.00-17.30 Roberta Lerici: Gardner e la terapia della minaccia
17.30-18.00 Prof. Roberto Mazza: Il bambino tra
“giochi familiari” e istigazione
18.00-18.30 D.ssa Alessandra Lumachelli: La costruzione sociale della PAS
18.30-19.00 Domande del pubblico

Conclusioni Sen. Stefano Pedica


Moderatori:
Andrea Coffari e Roberta Lerici
Segreteria Scientifica:
Andrea Coffari, Claudio Foti, Andrea Mazzeo, Roberta Lerici.
Segreteria organizzativa:
Associazione Valore Donna
Info: movimentoinfanzialazio@gmail.com

L’evento è rivolto a medici, psicologi, avvocati, assistenti sociali, esperti del settore minorile ed interessati al tema


FONTE: movimentoinfanzialazio.blogspot.com

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