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AFFIDAMENTO CONDIVISO L'OUA SENTITA IN AUDIZIONE DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO

AFFIDAMENTO CONDIVISO

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L'OUA SENTITA IN AUDIZIONE DALLA
COMMISSIONE GIUSTIZIA
DEL SENATO



L'OUA CONTRARIO AI DDL 957 e 2454, De Tilla (OUA): "La legge esistente è migliorabile, ma i ddl all'esame del Senato mettono a rischio i diritti dei minori. Inaccettabile introdurre la mediazione familiare obbligatoria, sul modello della mediaconciliazione nel processo civile"

Una delegazione dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA), composta dal presidente, Maurizio de Tilla, dalla coordinatrice della commissione Famiglia dell'Oua, Nicoletta Variati, ha esposto oggi alla Commissione Giustizia del Senato (l’audizione si è conclusa alle 15) le ragioni della contrarietà ai disegni di legge n. 957 e 2454 in materia di affidamento condiviso.

"I disegni di legge in discussione al Senato in materia di affidamento condiviso hanno un'impostazione troppo rigida e rischiano di produrre un effetto opposto a quello che si prefiggono. In gioco ci sono i diritti dei minori, vittime designate nelle situazioni di gravi crisi familiari, per questo chiediamo che le norme allo studio del senato vengano modificate in maniera profonda e al più presto". Questo il primo commento di Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua, al termine dell'audizione di fronte alla commissione Giustizia del Senato. "Stabilire criteri rigidi come la ripartizione dell'affido tra i due genitori in due domicili con tempi paritetici, senza alcuna distinzione a situazioni e fasce di età diverse - ha aggiunto de Tilla - può avere gravi conseguenze psicologiche sui minori. L'attribuzione di una doppia residenza al minore, poi, avrebbe conseguenze pratiche incalcolabili (come determinare l'Azienda Usl o il tribunale di competenza? L'assegnazione del medico di famiglia, la scuola?), ricadute sull'anagrafe e sulla normativa generale in materia di residenza, finendo per arrecare un grave pregiudizio al principio di certezza del diritto".
"Esiste, inoltre, il rischio di un aumento esponenziale del conflitto familiare connesso all'introduzione dell'intervento dei nuclei d'origine nei giudizi di separazione - ha spiegato de Tilla - infatti, consentire anche ai nonni la possibilità di intervenire rischierebbe di ingolfare ulteriormente la macchina della giustizia in una materia delicatissima come questa.
Sbagliata la previsione dell'esclusione di un genitore dall'affidamento e l'opposizione all'affidamento condiviso. Inaccettabile inoltre, l'ipotesi di di mediazione familiare obbligatoria, secondo il modello già vigente della mediaconciliazione in altre materie del civile. Un meccanismo non a caso all'esame della Corte Costituzionale che non riduce le controversie e che limita i diritti dei cittadini."

Forte preoccupazione desta, poi, l'eliminazione del riferimento all'interesse morale e materiale dei figli misura che, per Nicoletta Variati, presidente della commissione Famiglia dell'Oua, "compromette l'esercizio del potere ufficioso del giudice in difesa dell'interesse primario del minore, ma non basta. Viene tagliata la possibilità di disporre indagini per individuare la capacità reddituale dei genitori, il che rappresenta 'un regalo' per coloro che occultano redditi e patrimoni per sottrarsi agli obblighi nei confronti dei figli. Sparisce dal disegno di legge - ha aggiunto ancora Variati - quel riferimento al diritto del minore a godere, dopo la separazione, del tenore di vita precedente, insieme al diritto al godimento della casa familiare in caso di convivenza more uxorio del coniuge affidatario, misura che ha pesanti ricadute sui minori stessi".

Secondo il presidente de Tilla "negli ultimi anni l'affidamento condiviso dei figli, introdotto con la legge 54/2006, è stato ampiamente applicato. Lo dimostrano i dati dell'ISTAT e del Ministero della Giustizia secondo cui, nel 2008, l'affidamento condiviso è stato applicato nell'83% delle separazioni consensuali e nel 52,1% di quelle giudiziali. "Ai dati numerici sull'affido condiviso corrisponde un profondo cambiamento culturale della funzione di genitori - ha concluso il presidente dell'Oua - la legge 54/2006 si fonda sul principio della bigenitorialità e, per quanto quella legge sia migliorabile, qualsiasi problema nel processo di crescita di un figlio di fronte alla separazione dei genitori non potrà essere risolto in alcun modo dalle norme imperative indicate nei disegni di legge in discussione".

Roma, 29 giugno 2011

Affido condiviso, l' Oua boccia il Ddl all'esame del Parlamento

L'Organismo unitario dell'avvocatura ha approvato un documento (di seguito), redatto dalla Commissione Oua sulla famiglia coordinata da Nicoletta Variati, in cui si critica duramente il Ddl 957 all'esame del Parlamento (ora al Senato), che modifica l'art. 155 cod. civ., che riguarda e detta le norme a tutela dei figli nelle situazioni di crisi familiare. Per l’Oua le ricadute sui minori saranno gravi.

Per Maurizio de Tilla, presidente Oua, il provvedimento in discussione ha un'impostazione rigida ed è quindi controproducente rispetto agli scopi prefissati: «Un ddl sbagliato – spiega - che necessita di immediate e forti modifiche, questa è l'opinione di quanti sul campo seguono questa delicata materia. La Commissione Famiglia dell’OUA ha sottolineato che sono in gioco i diritti dei minori in situazioni spesso traumatiche come una rottura familiare. Per citare alcuni nodi: non si possono stabilire criteri rigidi come la ripartizione dell'affido tra i due genitori in due domicili con tempi paritetici. Oltretutto non si fa alcune distinzione tra fasce d'età diverse, come se fosse una ricetta buona per ogni situazione, con possibili gravi conseguenze in termini psicologici. Invece di stimolare così la collaborazione tra i genitori si rischia di costruire spazi separati e i minori si troveranno scaraventati come pacchi tra realtà in conflitto tra loro.

E non è realistica la proposta che il minore abbia la doppia residenza anche per ragioni pratiche (ad esempio: quale è la Azienda USL di competenza, il Tribunale, il medico, la scuola etc.), e per le conseguenze alla anagrafe e su tutta la normativa sulla residenza, minando così anche il principio di certezza del diritto, con la necessità di rimodulare il sistema informativo di tutti i Comuni italiani.

Non solo, andiamo incontro all’aumento esponenziale del conflitto familiare estendendolo anche alla famiglia di origine, con l’inserimento dell’intervento dei nonni nei giudizi di separazione»

Nel documento della Commissione OUA si denuncia inoltre la mancanza di un “approfondimento per quanto riguarda le situazioni legate alla sindrome di alienazione genitoriale e a comportamenti analoghi.

Inoltre, si compromette l'esercizio del potere ufficioso del giudice con la previsione dell’eliminazione del riferimento all'interesse morale e materiale dei figli.

Non basta: viene tagliata la possibilità di disporre indagini per individuare la capacità reddituale dei genitori, il che rappresenta "un regalo" per coloro che occultano redditi e patrimoni per sottrarsi agli obblighi nei confronti dei figli e si elimina anche ogni riferimento al tenore di vita goduto prima della separazione il che comporta la perdita del diritto del minore a continuare a vivere come prima.

Salta anche il godimento della casa familiare in caso di convivenza more uxorio ulteriore aspetto che ricade inevitabilmente sui minori stessi”.

Negative quindi le conclusioni della Commissione Famiglia Oua: “L'approvazione delle norme di cui al DDL 957 – si scrive - implicherà un aumento esponenziale, ingiustificato della conflittualità, circostanza dannosissima per i minori ed in netto contrasto con le finalità della legge sull'affidamento condiviso, ed è per tutte queste ragioni che l’OUA chiede che si ascoltino gli avvocati e che si apra un confronto nel merito”.



IL DOCUMENTO ANALITICO

La Commissione Famiglia O.U.A.


- considerato che la normativa proposta con il DDL 957 interviene a modificare l'art. 155 cod. civ., che riguarda e detta le norme a tutela dei figli nelle situazioni di crisi familiare;

- considerato che la formulazione del DDL 957 è indirizzata in senso nettamente contrario all'obiettivo prefissato invece dalla Legge sull'affidamento condiviso;

- considerato che il DDL prevede modifiche (quali, a mero titolo esemplificativo, "abolizione del collocamento del figlio presso un genitore e domicilio dello stesso presso entrambi i genitori con tempi e presenza presso ciascun genitore "paritetici"; legittimazione attiva dei nonni a proporre nel giudizio di separazione la domanda relativa al loro autonomo diritto di visita; mantenimento dei figli in forma diretta e per capitoli di spesa, perdita di efficacia ope legis dell'assegnazione della casa coniugale in caso di convivenza more uxorio etc".;

- ritenuto che la previsione dei tempi di permanenza del figlio presso entrambi i genitori comporterebbe una suddivisione della vita del figlio mettendo in secondo piano l'obiettivo della collaborazione dei genitori nella cura, crescita ed educazione dei figli previsto dalla L 54/2006 ;

- ritenuto che la previsione di tale norma, che impone una rigida divisione del tempo dei figli minori in misura eguale presso ogni genitore, senza alcuna distinzione dell'età del figlio, da 0 a 18 anni, non tiene in alcuna considerazione le esigenze di vita dei figli, sotto il profilo materiale e psicologico, e la specificità di ogni singolo caso. I tempi di vita dei minori e le loro esigenze sono diverse a seconda che si tratti di un bambino di pochi mesi, o di un minore in età preadolescenziale, o un adolescente o una persona pressocchè adulta. Per tale motivo occorre evitare che una rigida imposizione di tempi paritetici presso ciascun genitore possa comportare per i figli imposizione di tempi e modi di vita diversi, che possano nuocere anziché giovare alla loro crescita e al loro sviluppo psico-fisico;

- ritenuto che il DDL 957 , così come formulato, laddove prevede l'eliminazione del riferimento all'interesse morale e materiale dei figli, compromette fortemente l'esercizio del potere ufficioso del giudice;

- ritenuto che per quel che attiene alle situazioni riferibili alla sindrome di alienazione genitoriale e a comportamenti analoghi non individuati nel testo e non facilmente accertabili, meriterebbero un esame ben più approfondito, esame che nel testo manca totalmente;

- ritenuto che parimenti non può essere condivisa la proposta che il minore abbia la doppia residenza perché crea instabilità nella vita dei minori ed, altresì, anche per ragioni pratiche (ad esempio: quale è la Azienda USL di competenza, il Tribunale, il medico, la scuola etc.), senza voler parlare delle modifiche che questa norma comporterebbe alla anagrafe ed alla normativa sulla residenza, minando così anche il principio di certezza del diritto, con la necessità di rimodulare il sistema informativo di tutti i Comuni italiani;

- rilevato che la previsione di un intervento dei nonni nei giudizi di separazione aumenterebbe in maniera esponenziale il conflitto familiare, estendendolo anche alla famiglia di origine;

- rilevato cha la previsione della eliminazione del riferimento al tenore di vita goduto prima della separazione comporta la perdita del diritto del minore a continuare a vivere come prima;

- rilevato che l'eliminazione della possibilità di disporre indagini per individuare la capacità reddituale dei genitori rappresenta " un regalo " per coloro che occultano redditi e patrimoni per sottrarsi agli obblighi nei confronti dei figli;

- rilevato che la previsione della perdita del godimento della casa familiare in caso di convivenza more uxorio andrebbe a nuocere inevitabilmente i minori stessi;

- ritenuto infine che l'approvazione delle norme di cui al DDL 957 implicherebbe un aumento esponenziale , ingiustificato della conflittualità, circostanza dannosissima per i minori ed in netto contrasto con le finalità della Legge sull'affidamento condiviso;

Tutto quanto sopra precisato,
l'O.U.A. manifesta forte dissenso al DDL 957

in ogni sua previsione, nessuna esclusa e/o eccettuata, e rifiuta categoricamente una norma che ha come conseguenza l'aumento dei conflitti a danno dei minori e delle persone più deboli.