AFFIDO CONDIVISO: L'AIMMF ESPRIME PARERE SFAVOREVOLE
Posted On giovedì 21 aprile 2011 at alle 07:24 by Lunadicartaper i minorenni e per la famiglia
Aderente alla"Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"
www.minoriefamiglia.it
"Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile
in materia di affidamento condiviso"
L’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF) esprime forte preoccupazione in ordine alle proposte contenute nel DDL S957, "Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso" in discussione al Senato, considerato che le modifiche che sarebbero introdotte, più che attuare una “bigenitorialità condivisa” realizzerebbero “figli divisi”, mettendo in secondo piano l’interesse superiore del minore e l'obiettivo della collaborazione dei genitori nella cura, crescita ed educazione dei figli previsto dalla legge n. 54/2006.
E infatti tali modifiche prevedono:
- la "suddivisione" dei tempi di vita del figlio in maniera "tendenzialmente paritetica" tra i due genitori;
- il doppio riferimento abitativo, per cui il figlio dovrebbe fare il pendolare tra le case dei due genitori ed avere la doppia residenza;
- la cura del figlio attraverso la predeterminazione meticolosa di capitoli di spesa rigidamente ripartiti tra i due genitori, e possibilmente in maniera tale da parificare i "costi" a carico dell’uno e dell’altro, e realizzare il mantenimento diretto.
Viene così imposta per legge la divisione del tempo dei figli minori in misura eguale presso ogni genitore, senza alcuna distinzione dell'età dei figli stessi e senza alcuna considerazione delle loro esigenze di vita sotto il profilo materiale e psicologico e della specificità di ogni singolo caso.
Viene altresì imposta per legge una formale e presunta parità economica dei genitori senza alcun riferimento alla diversità delle loro condizioni reddituali e patrimoniali in concreto, avvantaggiando in tal modo ingiustificatamente il genitore economicamente più forte.
Tale radicale e incomprensibile scelta è poi rafforzata dall’eliminazione, nel 2° comma dell’art. 155 c.c., del riferimento all’interesse morale e materiale dei figli nella decisione del giudice, in contraddizione con la modifica dell’art. 155-sexies sull'audizione del figlio minore, laddove si specifica che il giudice “prende in considerazione la sua opinione”. L’eliminazione del riferimento all’interesse del minore risulta palesemente contraria a tutte le convenzioni internazionali in materia.
In particolare, è in contrasto con l’art. 3 della Convenzione dei diritti del fanciullo adottata a New York il 20 ottobre 1989, ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge 176 del 27 maggio 1991, che stabilisce che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche e delle autorità amministrative, l’interesse superiore del fanciullo deve essere tenuto in considerazione preminente, nonché alle normative comunitarie che ci collocano in un'area giuridica in cui l'interesse prevalente del minore costituisce un fondamentale principio (v. Trattato di Lisbona, con richiamo alla Carta di Nizza) e agli stessi principi costituzionali del nostro ordinamento statale (v., in particolare, artt. 30 e 31 della Costituzione).
Contraria all’interesse del minore risulta, ancora, la previsione della perdita ope legis del godimento della casa familiare in caso di convivenza more uxorio, in quanto tale revoca andrebbe a nuocere inevitabilmente sul mantenimento dei riferimenti sociali e ambientali dei figli minori nel cui esclusivo interesse viene assegnata la casa familiare al genitore con cui gli stessi convivono.
Inoltre, la previsione della eliminazione del riferimento al tenore di vita anteriore alla separazione, unitamente all'eliminazione della possibilità di disporre indagini per individuare la capacità reddituale dei genitori, comporterà la perdita da parte dei figli del diritto a mantenere lo stesso stile di vita goduto durante la convivenza dei genitori, a vantaggio di coloro che occultano redditi e patrimoni per sottrarsi agli obblighi nei confronti dei figli.
Contraria all’interesse del minore risulta anche la previsione contenuta nella modifica del primo comma dell’art. 155 bis c.c. della possibilità del giudice di collocare la prole in caso di “gravi motivi”, non meglio definiti, presso un “istituto di educazione”, senza considerare che la legge 149/2001, che ha modificato la legge n. 184/1983 in materia di affidamento e adozione, ha abolito il collocamento di minori in istituto a partire dall’1 gennaio 2007.
Suscita poi perplessità l’imposizione obbligatoria della mediazione familiare in tale materia (con la conseguente penalizzazione del genitore che sarà ritenuto colpevole di averne provocato l’insuccesso), considerati gli autorevoli orientamenti scientifici contrari alla previsione di tale obbligatorietà.
Desta anche preoccupazione la legittimazione attiva dei nonni a proporre nel giudizio di separazione la domanda relativa al loro autonomo diritto di visita, destinata ad accentuare la conflittualità familiare, con ulteriori ripercussioni negative sull'equilibrio dei minori, il cui interesse a mantenere relazioni con i familiari è già tutelato dalla possibilità per i nonni, ma anche per gli zii ed altri parenti, di proporre domanda al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art. 336 c.c.
L’AIMMF ribadisce ancora una volta che le modifiche normative che incidono sulla giustizia minorile e familiare dovrebbero essere contestualizzate in una più ampia e organica riforma, di natura ordinamentale e procedimentale, con l’istituzione di un tribunale unico, specializzato e a competenza esclusiva per le persone, i minori e la famiglia, che oltre ad accorpare le competenze divise, abbia una visione d'insieme del problema giudiziario e che possa intervenire in maniera più diretta e multidisciplinare, evitando decisioni difformi che alimentano la crisi.
Le modifiche in discussione, lungi dal risolvere la conflittualità genitoriale e dare risposte nell'interesse del minore, appaiono ispirate ancora una volta da una visione adultocentrica ed economicistica delle relazioni familiari.
Roma, 9 aprile 2011
Il Segretario generale Joseph Moyersoen
Il Presidente Laura Laera
Affido condiviso, l' Oua boccia il Ddl all'esame del Parlamento
Posted On at alle 07:08 by LunadicartaPer Maurizio de Tilla, presidente Oua, il provvedimento in discussione ha un'impostazione rigida ed è quindi controproducente rispetto agli scopi prefissati: «Un ddl sbagliato – spiega - che necessita di immediate e forti modifiche, questa è l'opinione di quanti sul campo seguono questa delicata materia. La Commissione Famiglia dell’OUA ha sottolineato che sono in gioco i diritti dei minori in situazioni spesso traumatiche come una rottura familiare. Per citare alcuni nodi: non si possono stabilire criteri rigidi come la ripartizione dell'affido tra i due genitori in due domicili con tempi paritetici. Oltretutto non si fa alcune distinzione tra fasce d'età diverse, come se fosse una ricetta buona per ogni situazione, con possibili gravi conseguenze in termini psicologici. Invece di stimolare così la collaborazione tra i genitori si rischia di costruire spazi separati e i minori si troveranno scaraventati come pacchi tra realtà in conflitto tra loro.
E non è realistica la proposta che il minore abbia la doppia residenza anche per ragioni pratiche (ad esempio: quale è la Azienda USL di competenza, il Tribunale, il medico, la scuola etc.), e per le conseguenze alla anagrafe e su tutta la normativa sulla residenza, minando così anche il principio di certezza del diritto, con la necessità di rimodulare il sistema informativo di tutti i Comuni italiani.
Non solo, andiamo incontro all’aumento esponenziale del conflitto familiare estendendolo anche alla famiglia di origine, con l’inserimento dell’intervento dei nonni nei giudizi di separazione»
Nel documento della Commissione OUA si denuncia inoltre la mancanza di un “approfondimento per quanto riguarda le situazioni legate alla sindrome di alienazione genitoriale e a comportamenti analoghi.
Inoltre, si compromette l'esercizio del potere ufficioso del giudice con la previsione dell’eliminazione del riferimento all'interesse morale e materiale dei figli.
Non basta: viene tagliata la possibilità di disporre indagini per individuare la capacità reddituale dei genitori, il che rappresenta "un regalo" per coloro che occultano redditi e patrimoni per sottrarsi agli obblighi nei confronti dei figli e si elimina anche ogni riferimento al tenore di vita goduto prima della separazione il che comporta la perdita del diritto del minore a continuare a vivere come prima.
Salta anche il godimento della casa familiare in caso di convivenza more uxorio ulteriore aspetto che ricade inevitabilmente sui minori stessi”.
Negative quindi le conclusioni della Commissione Famiglia Oua: “L'approvazione delle norme di cui al DDL 957 – si scrive - implicherà un aumento esponenziale, ingiustificato della conflittualità, circostanza dannosissima per i minori ed in netto contrasto con le finalità della legge sull'affidamento condiviso, ed è per tutte queste ragioni che l’OUA chiede che si ascoltino gli avvocati e che si apra un confronto nel merito”.
La Commissione Famiglia O.U.A.
- considerato che la normativa proposta con il DDL 957 interviene a modificare l'art. 155 cod. civ., che riguarda e detta le norme a tutela dei figli nelle situazioni di crisi familiare;
- considerato che la formulazione del DDL 957 è indirizzata in senso nettamente contrario all'obiettivo prefissato invece dalla Legge sull'affidamento condiviso;
- considerato che il DDL prevede modifiche (quali, a mero titolo esemplificativo, "abolizione del collocamento del figlio presso un genitore e domicilio dello stesso presso entrambi i genitori con tempi e presenza presso ciascun genitore "paritetici"; legittimazione attiva dei nonni a proporre nel giudizio di separazione la domanda relativa al loro autonomo diritto di visita; mantenimento dei figli in forma diretta e per capitoli di spesa, perdita di efficacia ope legis dell'assegnazione della casa coniugale in caso di convivenza more uxorio etc".;
- ritenuto che la previsione dei tempi di permanenza del figlio presso entrambi i genitori comporterebbe una suddivisione della vita del figlio mettendo in secondo piano l'obiettivo della collaborazione dei genitori nella cura, crescita ed educazione dei figli previsto dalla L 54/2006 ;
- ritenuto che la previsione di tale norma, che impone una rigida divisione del tempo dei figli minori in misura eguale presso ogni genitore, senza alcuna distinzione dell'età del figlio, da 0 a 18 anni, non tiene in alcuna considerazione le esigenze di vita dei figli, sotto il profilo materiale e psicologico, e la specificità di ogni singolo caso. I tempi di vita dei minori e le loro esigenze sono diverse a seconda che si tratti di un bambino di pochi mesi, o di un minore in età preadolescenziale, o un adolescente o una persona pressocchè adulta. Per tale motivo occorre evitare che una rigida imposizione di tempi paritetici presso ciascun genitore possa comportare per i figli imposizione di tempi e modi di vita diversi, che possano nuocere anziché giovare alla loro crescita e al loro sviluppo psico-fisico;
- ritenuto che il DDL 957 , così come formulato, laddove prevede l'eliminazione del riferimento all'interesse morale e materiale dei figli, compromette fortemente l'esercizio del potere ufficioso del giudice;
- ritenuto che per quel che attiene alle situazioni riferibili alla sindrome di alienazione genitoriale e a comportamenti analoghi non individuati nel testo e non facilmente accertabili, meriterebbero un esame ben più approfondito, esame che nel testo manca totalmente;
- ritenuto che parimenti non può essere condivisa la proposta che il minore abbia la doppia residenza perché crea instabilità nella vita dei minori ed, altresì, anche per ragioni pratiche (ad esempio: quale è la Azienda USL di competenza, il Tribunale, il medico, la scuola etc.), senza voler parlare delle modifiche che questa norma comporterebbe alla anagrafe ed alla normativa sulla residenza, minando così anche il principio di certezza del diritto, con la necessità di rimodulare il sistema informativo di tutti i Comuni italiani;
- rilevato che la previsione di un intervento dei nonni nei giudizi di separazione aumenterebbe in maniera esponenziale il conflitto familiare, estendendolo anche alla famiglia di origine;
- rilevato cha la previsione della eliminazione del riferimento al tenore di vita goduto prima della separazione comporta la perdita del diritto del minore a continuare a vivere come prima;
- rilevato che l'eliminazione della possibilità di disporre indagini per individuare la capacità reddituale dei genitori rappresenta " un regalo " per coloro che occultano redditi e patrimoni per sottrarsi agli obblighi nei confronti dei figli;
- rilevato che la previsione della perdita del godimento della casa familiare in caso di convivenza more uxorio andrebbe a nuocere inevitabilmente i minori stessi;
- ritenuto infine che l'approvazione delle norme di cui al DDL 957 implicherebbe un aumento esponenziale , ingiustificato della conflittualità, circostanza dannosissima per i minori ed in netto contrasto con le finalità della Legge sull'affidamento condiviso;
Tutto quanto sopra precisato,
l'O.U.A. manifesta forte dissenso al DDL 957
in ogni sua previsione, nessuna esclusa e/o eccettuata, e rifiuta categoricamente una norma che ha come conseguenza l'aumento dei conflitti a danno dei minori e delle persone più deboli.


![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM9WCqGGa4PlpP11GMnSg6JSXs3Oq8t2CTuYgPwMbFdfvSvsqY8gFQ0X76okYaix3KOFui2cn4ltoAq0WL1GxXfHNeDFyekMSZ8TRr3vuLPeg0_9NaJexo9SD8DUcRbX02wBhSFLDcafY/s1600/valid-atom.png)